L’INPS, con il messaggio 29/04/2019 n.1654, ha fornito le istruzioni operative per il versamento, a decorrere dal mese di giugno p.v., in unica soluzione della contribuzione sospesa a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

L’intervento dell’INPS fa seguito alla Legge di Bilancio 2019 che ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi devono essere effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019. Le modalità operative per effettuare il versamento rateale verranno fornite con un successivo messaggio.

Le aziende con dipendenti devono effettuare il pagamento tramite modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Per effetto della sospensione, fino al 30 settembre 2017, del versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti: III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016); secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016); IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017); I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017); saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20 luglio 2017); II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).

Istruzioni per il versamento dei contributi sospesi sono state fornite anche per i liberi professionisti e i committenti iscritti alla Gestione separata INPS e per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari.

Infine, l’INPS ha fornito indicazioni anche ai datori di lavoro domestico. In particolare, i contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la scadenza del 1° giugno 2019 utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it. I datori di lavoro domestico possono effettuare il versamento delle somme dovute rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit) oppure online, sul sito Internet www.inps.it tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.