L’INAIL, con la circolare n. 18 del 25 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi in seguito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24.8.2016, 26 e 30.10.2016 e 18.1.2017.

Secondo quanto disposto dall’art. 23, c. 1, lett. e-ter), lett. b) della L. 55/2019 (DL 32/2019), che ha sostituito l’art. 48, c. 13, terzo periodo del DL 189/2016 (L. 229/2016), il pagamento dei premi sospesi, può essere effettuato, in unica soluzione, entro il 15.10.2019 oppure in forma rateale fino a 120 rate mensili di pari importo con versamento della somma corrispondente alle prime cinque rate entro il 15.10.2019.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL competente, utilizzando il modulo allegato 1.

In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il primo pagamento corrispondente alla somma delle prime cinque rate, deve essere effettuato entro il 15.10.2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese.

È, comunque, facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

Entro il 15.10.2019 devono essere, inoltre, riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’art. 2, c. 11, del DL 338/1989 (L. 389/1989) e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.