L’INPS, con il messaggio 13/01/2020 n. 78, ha precisato che la possibilità di versare i contributi sospesi a seguito del sisma che ha interessato le Regioni del centro Italia nel 2016 e 2017 nella misura ridotta del 40% viene riconosciuta solo alle imprese e ai professionisti sulla base della preventiva registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del lavoro.

Nelle more della predetta registrazione nonché della predisposizione da parte dell’INPS del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico dipendente, senza applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure rateizzando il debito in 120 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Infatti, la riduzione contributiva a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non costituisce aiuto di Stato alle imprese e pertanto non è soggetta all’osservanza delle regole in materia di aiuti de minimis.

L’INPS precisa anche che poiché la definizione comunitaria di aiuto attiene esclusivamente ai soggetti qualificati come datori di lavoro e professionisti esercenti attività d’impresa, l’agevolazione contributiva può essere riconosciuta senza alcuna limitazione in favore dei datori di lavoro domestici, in quanto non qualificabili come imprenditori.

Pertanto per i soli datori di lavoro domestico il versamento dovrà essere effettuato nella misura del 40% in unica soluzione ovvero in misura rateale fino a 120 rate mensili.

Se la domanda di rateizzazione era già stata presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2019, la stessa dovrà comunque essere riproposta entro il 15 gennaio 2020.

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima, in scadenza al 15 gennaio 2020, dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

L’INPS ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, ossia, per le aziende con dipendenti, sino al periodo di paga agosto 2017.

Infine, ricorda il messaggio, l’importo delle contribuzioni previdenziali in ordine alle quali sarà possibile richiedere l’autorizzazione al versamento nella misura ridotta deve intendersi al netto dei versamenti già effettuati per i quali opera il divieto di rimborso e che il versamento nella misura del 40% non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria.