L’INAIL, con a nota 14 gennaio 2020, ha chiarito che, in attesa della registrazione dei regimi di aiuti e dei chiarimenti che saranno eventualmente forniti dai competenti Ministeri le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 nella misura del 100%.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dei premi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, a decorrere dal 15 gennaio 2020, si fa integrale rinvio alla circolare 28/2019 e relativi allegati.

Successivamente alla registrazione del predetto regime l’INAIL provvederà a predisporre la domanda per la richiesta di ammissione all'aiuto di Stato e all'aiuto de minimis, che sarà allegata come di consueto ad apposita circolare applicativa.

Non essendo finora previsto alcuno sgravio o riduzione sui premi assicurativi in de minimis, né in esenzione da notifica alla Commissione europea, allo stato non sono disponibili servizi online per l'inoltro delle domande da parte degli aventi diritto alla competente sede dell'Inail, pertanto le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC.

Inoltre, in deroga alla regola per cui la sede dell'Inail competente per territorio è individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante, si ritiene che nel caso specifico la competenza debba essere riferita alla sede dell'Inail competente in base alla sede dei lavori/sede operativa e cioè all'indirizzo della posizione assicurativa territoriale (PAT).

In caso di sospensioni per calamità naturali, infatti, l'agevolazione è gestita esclusivamente con riferimento alla PAT che risulta nei territori colpiti.

Nel caso in cui spetti l'aiuto individuale, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio 2020 saranno utilizzate, previo conteggio del debito nella misura del 40%, sulle rate rimanenti e, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, saranno rimborsate dalla sede Inail competente, successivamente all'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione, all'acquisizione del COR e al provvedimento di concessione dell'aiuto individuale che dovrà dare evidenza sia delle visure acquisite, che del predetto codice COR.