Sisma Centro Italia: possibile inoltrare la domanda di ammissione agli aiuti di Stato
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 57 del 21 dicembre 2023, ha illustrato le modalità per la presentazione dell’istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei comuni (delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le istruzioni operative per la presentazione della domanda di ammissione agli aiuti di Stato.
In particolare, si ricorda che l’art. 8, c. 2-bis, del D.L. 123/2019 (L. 156/2019), in vigore dal 24 dicembre 2019, prevede la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese con applicazione:
a) degli aiuti de minimis, disciplinati dal 1° gennaio 2024 dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, se l’importo della riduzione unitamente agli altri aiuti fruiti in de minimis nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti rientra nel massimale di 300.000 euro. Il regime di aiuti è stato registrato nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) dal Ministero del Lavoro in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA - CAR 26364 (SA 62222);
e, per la parte eccedente
b) degli aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel caso di superamento del massimale di cui al punto a). In proposito, l’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):
1) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
2) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall'impresa (o dal professionista).
In merito, l’art. 8, c. 2-bis, rinvia alle modalità procedimentali e certificative di cui al c. 1 dell'art. 12-bis del D.L. 189/2016, che ha previsto che gli Uffici speciali per la ricostruzione concedano il contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.
I soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione dei premi possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.
Ai fini del corretto accoglimento della domanda di ammissione al beneficio è necessario che tutte le sezioni predisposte siano correttamente compilate.
È possibile chiedere l’ammissione al beneficio ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023 e/o ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede INAIL competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante.
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