Sisma Campobasso e Foggia 2002: definizione agevolata dei contributi sospesi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 08/04/2009 n.53, ha precisato che anche chi ha beneficiato della sospensione dei contributi a seguito del sisma del 2002 che ha interessato le province di Campobasso e Foggia può fruire della definizione agevolata con riduzione al 40% della contribuzione dovuta.
L'intervento dell'Istituto previdenziale segue quanto stabilito dall'art. 6 della L. 2/2009 di conversione del DL 185/2008 che ha esteso ai soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, le disposizioni emanate per il sisma Marche ed Umbria del 1997.
Queste disposizioni riconoscono una riduzione pari al 40% dei contributi dovuti ai soggetti nei cui confronti è stato sospeso il versamento della contribuzione per effetto del terremoto che ha colpito i Comuni di residenza o domicilio.
La contribuzione sospesa è quella dovuta alle singole gestioni nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, risultante dalle denunce contributive per la gestione DM10 o dalle domande presentate dagli interessati, per le altre gestioni diverse dall'INPS.
I destinatari del provvedimento possono definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata, versando il 40% dell'ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti. Il pagamento potrà essere effettuato in 120 rate mensili uguali e consecutive, di cui la prima in scadenza il 16 giugno p.v.
Per fruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda alla sede INPS territorialmente competente entro il 16 giugno 2009 nella quale devono essere indicati il capitale da restituire, determinato deducendo dai contributi sospesi tutti i pagamenti effettuati alla data di entrata in vigore della L. 2/2009.
Il mancato versamento delle rate mensili comporta che sulle eventuali rate non versate o versate in ritardo, vengano applicate le sanzioni e gli interessi.
La definizione trova applicazione anche per i carichi contributivi iscritti a ruolo che hanno formato oggetto delle sospensioni sopra indicate.
L'INPS ricorda infine che non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate.
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