L’INPGI, con la circolare n. 9 dell’11 novembre 2010, ha fornito le istruzioni operative in merito alla proroga della sospensione del versamento dei contributi in seguito al sisma che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile del 2009 e le modalità di recupero.
Per tale evento calamitoso è stata disposta - in più riprese - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in particolare:
• il periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 (art. 2, c. 1, OPCM n. 3754/2009);
• il periodo dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, (art. 1, c. 1, OPCM n. 3837/2009, così come modificato e integrato dall'art. 9 della OPCM n. 3843/2010).
L’art. 39 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.  Tale norma, oltre ad individuare i soggetti ammessi all’ulteriore proroga ha definito anche le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione (aprile 2009 – dicembre 2010). 
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene ulteriormente sospeso, sono quelli la cui scadenza di versamento ricade  nel periodo 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010.
I soggetti interessati alla proroga, in base alla normativa sopra citata, sono:
- le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.
Si precisa che la proroga può riguardare solo coloro che già sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi. Quindi, la stessa è riferita ai datori di lavoro privati, ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata, nonché ai committenti di collaboratori (co.co.co. – co.co.pro.).
La ripresa dei versamenti dovrà avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Qualora la rata mensile, così determinata, risultasse di importo inferiore a 50,00 euro, si procederà alla riduzione del numero delle rate mensili fino al raggiungimento di tale importo minimo.