L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 151122 del 23 novembre 2010, ha disposto la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6.4.2009 che hanno colpito la regione dell’Abruzzo.
Innanzi tutto, i soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, dovranno assolvere tali adempimenti entro il 31.1.2011. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno percepito redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC), e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, possono presentare la dichiarazione redatta su mod. UNICO Persone Fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13.3.2008.
Per ciò che concerne il versamento delle imposte, inoltre, si segnala che l’importo del saldo dell’IRES e dell’IRPEF, ivi comprese le relative addizionali, dell’IRAP, l’importo delle imposte sostitutive dovuti per i periodi d’imposta 2008 e 2009, nonché l’importo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo di sospensione, dovranno essere versati mediante un numero massimo di 120 rate mensili, di pari importo, a decorrere dall’1.1.2011.