L’INPS, con il messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli eventi sismici del 2016 e del 2017, anche alla luce del DL 8/2017 (L. 45/2017), con il quale la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi, sono state estese ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (indicati nell’allegato 2bis al DL 189/2016).

I contributi previdenziali ed assistenziali per i quali è disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza legale di versamento dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

L’INPS ricorda, inoltre, che l’art. 35, del DL 189/2016, rubricato “Tutela dei lavoratori”, stabilisce che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici - per i quali è concesso un contributo il cui regime è disciplinato dall’art. 6 del medesimo decreto – è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Stante il quadro normativo, al fine di consentire all’Istituto di effettuare la verifica della regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui sopra, le medesime dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori.

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, la data di inizio del cantiere.

Sul piano operativo, la suddetta richiesta dovrà essere trasmessa dalle imprese interessate alla competente Sede dell’Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, riportando nell’oggetto la locuzione “impresa affidataria/esecutrice dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016. Richiesta nuova matricola con codice di autorizzazione “7U”.

Nel caso di più cantieri nell’ambito dell’area del sisma del 2016, le predette aziende procederanno, attraverso l’utilizzo della procedura di gestione dell’anagrafica aziende disponibile sul sito internet dell’Istituto, a operare l’apertura delle unità operative/produttive. Si ricorda, infine, che, nella compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori impiegati nei cantieri di cui si tratta dovranno essere correttamente associati alle predette matricole aziendali ed all’unità operativa/produttiva in cui operano.

Il DURC in esame potrà essere utilizzato solo nell'ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Si rileva, da ultimo, che il DL 8/2017 (art. 11, c. 2) ha disposto il differimento dei termini di sospensione -precedentemente fissati al 31 dicembre 2016 - al 30 novembre 2017 dei seguenti termini:

  • per la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall’Inps con avviso di addebito;
  • per le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione;
  • dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.