È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14.11.2017, con la quale sono stati disciplinati termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, previste dall'art. 24 del DL 189/2016 (L. 229/2016), in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) a far data dal 24.8.2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:

a. Essere già presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24.8.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 o del 18.2.2017;

b. Nel caso di impresa iscritta al registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei comuni;

c. Nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita IVA;

d. Non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

e. Non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2,    d), del D.Lgs. 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e ss. mod. e int.;

f. Non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 159/2011 (misure di prevenzione personali);

g. Non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (effetti delle misure di prevenzione);

h. In caso di delocalizzazione dell’attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni.

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di € 200.000,00 per il regolamento de minimis, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di € 15.000,00 per il regolamento de minimis settore agricolo e di € 30.000,00 per il regolamento de minimis settore pesca, nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.