Il Ministero del lavoro, con il decreto 22/01/2019, di concerto con i Ministeri del lavoro, della salute e delle infrastrutture e dei trasporto, ha individuato, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di   revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

In ogni caso l'applicazione dei criteri non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Il provvedimento ministeriale, tra l’altro, assegna ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, fermo quanto previsto dal decreto legislativo n.  81 del 2008, il compito di assicurare che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.

Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n.  81 del 2008.

Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto   previsto   dal   decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.