Il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Disegno di Legge di conversione del DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe 2025 che adesso passa alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva) che tra le varie disposizioni prevede la possibilità di rinnovare fino al 4 marzo 2026 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2024) i permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina.

Resta fermo che i permessi di soggiorno, rilasciati ai titolari della protezione temporanea provenienti dall’Ucraina, perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, qualora il Consiglio dell’Unione europea assuma la decisione della cessazione della protezione temporanea.

Si prevede anche che in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a titolare della protezione temporanea proveniente dall’Ucraina, il titolo di soggiorno possa essere convertito per lavoro, per l’attività effettivamente svolta. E’ necessario il versamento del contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro).

Viene prorogato di 12 mesi il termine, previsto dall’art. 19, c. 1 del Dlgs 81/2015, entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi. SI tratta della causale costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024. La norma proroga tale termine al 31 dicembre 2025. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga. Viene, quindi, riconosciuto alle parti sociali più tempo per negoziare soluzioni adeguate per i diversi settori dell’economia.

E’ confermata l’abrogazione dell’art. 17, commi 4-bis e 4-quinquies del Dl 5/2012 (L. 35/2012), prorogata più volte, che avrebbe dovuto consentire (se fosse entrata in vigore) ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.