Il Mise, con il Decreto direttoriale 22/10/2018 ha ampliato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni previste per la zona franca urbana, istituita, ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 a seguito del completamento delle verifiche previste dal decreto direttoriale 28 maggio 2018.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 46 del DL 50/2017, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca;

- esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell’attività economica;

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.