Il Garante per la protezione dei dati personali, in una nota del 3 agosto 2015, facendo seguito al provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha fornito le istruzioni operative per l’inserimento delle spese mediche nel mod. 730 precompilato a decorrere dal 2016, ha precisato che l’utente può sempre decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata oppure può chiedere al farmacista o al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef.

Come già anticipato quest’anno dall’Agenzia delle entrate, dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definito in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici verrà implementato con la nuova funzione che consentirà di raccogliere anche i dati relativi alle spese sanitarie. I dati tuttavia potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. 

In breve il sistema prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy.

Prima di tutto le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.

In secondo luogo per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Inoltre il sistema prevede che l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possano accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa.

Infatti la consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.

Il Garante della privacy ricorda anche che nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. 

Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.