Sgravio CdS: le istruzioni per i contratti conclusi entro marzo 2023
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024, ha fornito l’elenco delle imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996), connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS.
Si tratta delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e quindi ammesse alla fruizione dello sgravio, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023.
Il datore di lavoro interessato alla fruizione dello sgravio deve attivare di propria iniziativa la procedura per il conseguimento dello stesso, producendo all’INPS il decreto direttoriale di autorizzazione. L’INPS territorialmente competente, verificato il sussistere dei presupposti che legittimano alla fruizione dello sgravio, attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione (c.a.) “1W.
Per l’esposizione in UniEmens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, si dovrà valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, l’elemento <CausaleACredito>, inserendo il codice causale “L990”. Tale codice, anch’esso già in uso, ha il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”. Nell’elemento <SommaACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.
Il conguaglio dovrà essere effettuato necessariamente entro il 16 aprile 2024.
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