L’INPS, con la circolare n. 53 del 15 aprile 2020, ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo di cui all’art. 1, c. 220, della L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) e al DM 11.5.2018 (sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere).

Si ricorda, innanzi tutto che possono accedere al beneficio esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

L’incentivo può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) effettuate tra l’1.1.2018 ed il 31.12.2018, sia a tempo pieno che part time. Non sono incentivabili:

  • Le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
  • I rapporti di lavoro intermittente.

Nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto), la soglia massima dell’agevolazione, pari a € 350 mensili, deve essere ridotta in misura proporzionale alla durata dello specifico orario di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale (incluso il contributo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile) a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili. Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 11,29 (equivalente all’importo massimo di € 350 suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.

Non costituiscono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni datoriali:

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”, di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, non sono soggette all’esonero contributivo le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

  • Il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, di cui al D.L. 103/1991 (L. 166/1991);
  • Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, c. 8 e 14, D.Lgs. 182/1997.

L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • Rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. 296/2006, ossia: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.