L’INPS, con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021, ha fornito indicazioni relative all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’art. 70 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), che dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, per il mese di febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L’esonero è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19. L’esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco e che svolgono l’attività agricola identificata dal codice Ateco 01.21.00 “Coltivazione di uva”, ovvero l’attività di agriturismo identificata dai codici Ateco 55.20.52 e/o 56.10.12, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa e delle attività di agriturismo connesse.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Per i datori di lavoro, l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DI 95269/2016, adottato ai sensi dell’art. 40, c. 9, del D.Lgs. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta nell’anno 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell’esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

L’istanza dovrà essere presentata entro il 20 novembre 2021.