Confindustria ha pubblicato sul proprio sito internet il primo Rapporto sulla filiera della salute 2018 che riassume il grande valore economico e sociale che il comparto costituito da sanità pubblica (SSN), impresa privata e indotto mette al servizio dell’Italia.

Il perno decisivo della “white economy” è costituito dall’industria privata della salute: un settore i cui principali indicatori di performance, nonostante la crisi, registrano miglioramenti significativi sia in termini percentuali, rispetto al totale nazionale, sia in termini assoluti.

La “filiera della salute” include tutti quei settori che producono, fanno ricerca, commercializzano e offrono beni e servizi di natura sanitaria. Essa è composta sia dalla parte pubblica, sia dalla parte privata a dimostrazione che il sistema salute italiano è un sistema integrato composto da entrambe le componenti.

Dal rapporto emerge che il SSN è sempre più in difficoltà ad erogare prestazioni ai cittadini. Lacuna che viene colmata ricorrendo al c.d. secondo pilastro, ossia la sanità privata.

Più precisamente è in crescita il ricorso ai Fondi sanitari integrativi, alle Società di mutuo soccorso oppure alle Casse di assistenza sanitaria.

Per favorire le forme si assistenza sanitaria integrativa al SSN il legislatore ha previsto la possibilità di portare in deduzione, in sede di dichiarazione dei redditi, i premi assicurativi versati fino ad un importo massimo pari a 3.615,20 euro all’anno (art. 52, c.2, lett. a) del TUIR).

Nel caso in cui i costi di adesione a questi Fondi e/o Casse vengano sostenuti dal datore di lavoro, inserendoli in piani welfare frutto di contratti, accordi o regolamenti aziendali (con le caratteristiche identificate dall'A.E. con la circolare 28E/2016), i premi assicurativi che l’azienda versa a favore del dipendente non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, sempre fino a 3.615,20 euro all’anno.

I premi assicurativi eccedenti questa soglia, se sostenuti sempre dal datore di lavoro, sono fringe benefit a tutti gli effetti soggetti a imposte e contributi, mentre se sostenuti direttamente dal lavoratore non potranno essere portati in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Non va infine dimenticato che il legislatore ha voluto ulteriormente incentivare l'adesione alle forme sanitarie integrative del SSN anche con l'art.1, comma 184-bis, della L. 208/2015 (con decorrenza dal 2017), prevedendo che il dipendente possa sostituire il premio di risultato con contributi da versare all'assistenza sanitaria integrativa. In questo caso i contributi versati per effetto dello scambio con il premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro.