Semplificazione dei modelli di dichiarazione: le istruzioni del Fisco
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, ha fornito istruzioni operative sulle novità in materia di semplificazione degli adempimenti tributari introdotte dal decreto Adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024).
Per quanto riguarda gli adempimenti del sostituto d’imposta, si segnala quanto segue:
- I committenti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il “regime forfetario” di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89, della L. n. 190/2014, ovvero il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile dall’art. 27, cc. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, sono esonerati, a decorrere dall’anno di imposta 2024, dagli adempimenti in materia di certificazione unica (trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate e consegna al sostituito).
- È prevista una semplificazione del 770 che, in via sperimentale e facoltativa, potrà trovare applicazione, a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025, per i sostituti che nell’anno precedente a quello della dichiarazione hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. Con apposito provvedimento saranno individuate le modalità attuative della norma e, in particolare, sarà indicato come dovranno essere comunicate all’amministrazione finanziaria gli importi delle ritenute e trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri elementi informativi necessari.
- Sono modificati, come da seguente tabella, anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
PERIODI D’IMPOSTA |
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP |
DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770) |
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· Persone fisiche · Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR |
· Soggetti IRES |
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Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 |
- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 |
in via telematica: - entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
- entro il 31 ottobre 2024 |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 |
- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 |
in via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo |
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo |
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