La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/11/2008 n.26590, ha precisato che il lavoratore licenziato ingiustamente ha diritto al risarcimento per danno morale soltanto se prova che il recesso datoriale è stato ingiurioso e tale da ledere la sua immagine di fronte agli altri colleghi.
In sostanza, hanno spiegato i giudici di legittimità, non sempre un licenziamento dichiarato ingiusto è anche ingiurioso.
In altre parole l'ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di fatto lesivo del decoro del lavoratore, bensì, nella forma del provvedimento e nella pubblicità che gli viene eventualmente data, né consiste nel mero difetto di giustificazione o nella genericità della contestazione, essendo sempre necessaria la prova che il licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento ingiustificato o non motivato è illegittimo e produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non per questo è anche ingiurioso. Per cui il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento a meno che non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato.