La Corte di Cassazione, con la sentenza 27/05/2011 n.11777, ha deciso che se la Fondazione non può essere considerata impresa in quanto non opera alla ricerca del pareggio di bilancio, non rispetta i principi di economicità né persegue uno scopo di lucro, non può trovare applicazione la disciplina sulla tutela reale in caso di illegittimità del licenziamento.
Più precisamente i giudici hanno rilevato che la Fondazione non può essere considerata impresa in quanto persegue forme di collaborazione con enti ed istituzioni musicali con sede nella Regione Romagna con numerosi impiegati tecnici ed amministrativi a tempo pieno e parziale, non è in grado di rimborsare attraverso l’attività produttiva di servizi i fattori della produzione impiegati; la sua esistenza è garantita essenzialmente dall'erogazione di contributi da parte dello Stato, Regione, Comune e privati, non operando in condizioni di pareggio di bilancio; non è iscritta, per carenza dei relativi requisiti nel registro delle imprese.
Pertanto la sua esclusione dalle organizzazioni di cui all’art. 4 della L. 108/1990 comporta l’applicazione della tutela obbligatoria con la conseguente condanna alla riassunzione o al risarcimento del danno nella misura di 4 mensilità dell’ultima retribuzione.