Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.26 del 5 novembre 2015, ha precisato che nel caso in cui il lavoratore in sede di conciliazione rinuncia alla corresponsione degli importi retributivi, il datore di lavoro non sarà tenuto a indicarli sul LUL.

La stessa nota ministeriale ha anche chiarito che se il calciatore o il tecnico professionista rinuncia allo stipendio già maturato, ma non ancora corrisposto, la società sportiva/datore di lavoro, è comunque tenuta ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini di legge prendendo a riferimento il trattamento complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l’ulteriore contributo al Fondo di accantonamento. 

La conclusione ministeriale trova fondamento nel principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 9180/2014) in base al quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto previdenziale, titolare della posizione attiva creditoria. Il lavoratore, in sostanza, rispetto all’obbligazione in esame risulta terzo ed esclusivamente beneficiario della prestazione. 

Ne consegue che l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l’Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori.

In ogni caso, ricorda il Ministero del lavoro, l’art. 2115, comma 3, c.c. dispone la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza, sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali, neanche qualora prescritti (Cass. n. 10573/1997, n. 3122/2003, n. 17670/2007).

Infine, in merito alla base retributiva su cui calcolare i contributi, la nota ministeriale richiama l’orientamento della citata Corte di Cassazione, che ha sancito il principio in  forza del  quale alla  base  del  calcolo  dei  contributi  deve essere  posta  la  retribuzione  dovuta  per  legge  o  per  contratto  collettivo  o  individuale, e ciò dunque anche  in  presenza di  rinuncia  del lavoratore alle  spettanze  retributive  già  maturate  e  non corrisposte (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).