La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-323/2008 del 10 dicembre 2009, decidendo su un ricorso di sette lavoratori spagnoli, ha affermato che non può essere comminato un licenziamento collettivo in seguito al decesso del datore di lavoro, senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, in quanto occorre un'espressione di volontà da parte dell'imprenditore.
Dall'espressione "licenziamento effettuato da un datore di lavoro", utilizzata dall'art. 1, n. 1, comma 1, lett. a) della diretta 98/59/CE, deriva, infatti, che la nozione di licenziamenti collettivi presuppone, in via di principio, che il datore di lavoro effettui o, in ogni caso, abbia l'intenzione di effettuare tali licenziamenti Occorre, in altre parole, una manifestazione diretta della volontà del datore di lavoro consistente nell'adottare un'iniziativa.