Pubblicata la circolare n. 24 dell'11 febbraio 2005 con la quale l'Istituto precisa come recuperare quanto versato nel 2004. I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva dell'11,50% nel corso del 2004 potranno recuperare quanto di loro spettanza con una delle prossime denunce retributive entro il 16 maggio 2005 portando nel quadro "D" del modello DM10/2 l'importo a credito preceduto dal codice "L207". Ricordiamo che lo sconto contributivo spetta alle aziende edili individuate dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2 che hanno occupato operai edili con un orario di 40 ore settimanali.