L’INPS, con la circolare 20/01/2011 n.7, in merito alla fruizione dello sconto edile dell’11,50% per l’anno 2010, ha precisato che la dichiarazione di responsabilità è sempre dovuta dalle aziende e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva.
Come si ricorderà la Legge Finanziaria 2007 impone, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a tutti i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del CCNL nonché il possesso del DURC.
Inoltre in attesa che vengano attuate le necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, ai fini dell’accesso allo sconto edile dell’11,50%, le aziende dovranno attestare mediante autodichiarazione l’assenza delle condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili.
Il modello da utilizzare per la dichiarazione di responsabilità è allegato alla circolare 115/2009.
Se viene accertata la non veridicità della dichiarazione, l’INPS oltre a darne comunicazione all’autorità giudiziaria procederà al recupero delel somme indebitamente fruite.