La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009, ha stabilito che il datore di lavoro non può sostituire il dipendente che esercita il diritto di sciopero con altro lavoratore di qualifica superiore.
È, infatti, legittima la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi dello sciopero solo mediante l'utilizzo di lavoratori non aderenti che svolgano mansioni inferiori, non anche attraverso l'impiego di altri lavoratori con mansioni diverse e superiori con la conseguenza di neutralizzare tutti gli effetti dello sciopero.