Scendono gli interessi e le sanzioni per il ritardato versamento dei contributi INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, dando seguito alla decisione della BCE che ha nuovamente diminuito il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili.
Le prime indicazioni riguardano l’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa al 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
L’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 18 settembre 2024, deve essere calcolato al tasso del 9,65% annuo. Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.Quanto alle sanzioni civili, l’INPS ha indicato quanto segue:
- In caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
- Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari, in ragione d’anno, al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024: (1) denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 9,15% in ragione d’anno; (2) versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno.
- Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.
- Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l’ex TUR è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 3,65%.
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