L’INAIL, con la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, con la quale la BCE ha ridotto dal 4,25% al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (l’ex TUR), ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.

In particolare, per effetto della suddetta decisione, a decorrere dal 18 settembre 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 9,65% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (ex TUR maggiorato di 6 punti percentuali) e 9,15% misura delle sanzioni civili (ex TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 18 settembre 2024 si applica un tasso pari al 9,75% in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 3,65%.

Nel caso, invece, di evasione contributiva, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 9,15%, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari all’11,15%. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Quando il mancato o ritardato pagamento deriva da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari al 9,15%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,65%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65%.