Scende il costo della regolarizzazione dei premi assicurativi
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, con la quale la BCE ha ridotto dal 4,25% al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (l’ex TUR), ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.
In particolare, per effetto della suddetta decisione, a decorrere dal 18 settembre 2024 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 9,65% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (ex TUR maggiorato di 6 punti percentuali) e 9,15% misura delle sanzioni civili (ex TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali).
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 18 settembre 2024 si applica un tasso pari al 9,75% in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 3,65%.
Nel caso, invece, di evasione contributiva, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 9,15%, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari all’11,15%. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Quando il mancato o ritardato pagamento deriva da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari al 9,15%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,65%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65%.
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