Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, l’Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo relativo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2, co. 1-bis, del D.L. n. 463/1983 (L. n. 638/1993), in conseguenza della parziale depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8/2016.

Si ricorda, in proposito, che tale ultima disposizione ha introdotto, di fatto, due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia. In entrambi i casi è esclusa la diffida, mentre è applicabile il pagamento in misura ridotta. Rimane fermo che il datore non è soggetto alla sanzione penale né a quella amministrativa se il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

La circolare riepiloga il regime (intertemporale) applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.

Con riferimento alla modalità di determinazione della soglia di euro 10.000 annui, si specifica che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In particolare, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

La circolare, sempre con riferimento alla determinazione della soglia, specifica quanto segue:

  • Violazioni in corso di accertamento o per le quali non era stata completata la gestione alla data del 6 febbraio 2016: costituiranno oggetto di un’unica attività sia la gestione delle violazioni rilevate, in vigenza della pregressa disposizione, per le quali non si era ancora proceduto alla notifica della contestazione nei confronti del responsabile, sia la gestione delle violazioni per le quali le Sedi territoriali, alla data del 6 febbraio 2016, avevano già proceduto alla contestazione della violazione essendo ancora in corso l’attività diretta ad effettuare la denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 2 della legge n. 638/1983.
  • Illeciti trasmessi dall’Autorità Giudiziaria: con particolare riferimento alla gestione degli atti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (la norma prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’autorità giudiziaria disponga la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data), prima di procedere alla notifica della violazione, per ciascuna annualità sarà accertato se nei confronti del medesimo responsabile, avuto riguardo alla posizione contributiva aziendale contraddistinta dal medesimo codice fiscale, esistano ulteriori atti relativi a procedimenti penali distinti ma relativi al medesimo anno oggetto di lavorazione. L’Istituto procederà anche a verificare se, al momento della trasmissione degli atti, siano in corso accertamenti per omissioni non riconducibili alle denunce già effettuate e oggetto di trasmissione da parte dell’Autorità giudiziaria. Solo all’esito della predetta verifica le Sedi potranno procedere, ai sensi del comma 5 dell’art. 9, con atti distinti per ciascun anno considerato, alla notifica dell’accertamento dell’avvenuta violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Quanto alla contestazione dell’omesso versamento delle ritenute di importo non superiore a euro 10.000 annui, si precisa che il procedimento sanzionatorio è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 (contestazione e notificazione) e 16 (pagamento in misura ridotta) della legge n. 689/1981. La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. Dalla notifica decorre il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa, pertanto l’autore dell’illecito è avvisato che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa (da euro 10.000 a euro 50.000). Con il medesimo atto verrà inoltre comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa in misura ridotta (16.666 ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000). A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di mancato pagamento si provvederà all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, con l’irrogazione, di norma, di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.

Con riferimento al procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute di importo superiore a euro 10.000 annui, si attenderà la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato. Anche in tal caso, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, verrà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità. A conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso alla denuncia del reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate. Su tale ultimo punto, tuttavia, l’Istituto previdenziale si riserva di fornire successive precisazioni.