L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 363 del 16 settembre 2020, ha chiarito che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non possono essere considerate ai fini della fruizione del crediti d'imposta di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020.

Gli interventi agevolabili si riferiscono a luoghi e strumenti utilizzati oltre che all'acquisto di dispositivi di salvaguardia individuale e di altri atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.