Contributi e fisco
Sanatoria Colf e Badanti: le precisazioni dell'Inail
A cura della redazione
Con la circolare n. 58 del 10 setembre 2002 l'INAIL ha fornito le istruzioni operative in relazione agli adempimenti dovuti per i soggetti che aderiscono alla sanatoria.
In particolare confermato che il premio dovuto all'INAIL per i lavoratori in argomento è riscosso in forma unificata dall'INPS; quanto invece alla Denuncia Nominativa degli Assicurati (art. 14, c. 2, dlgs 38/2000), i datori di lavoro devono comunicare all'INAIL i seguenti dati:
· codice fiscale del datore di lavoro;
· codice fiscale dei lavoratori assunti;
· data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione.
La Denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno; nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso del codice fiscale, ne deve comunicare - entro gli stessi termini - cognome, nome, nazionalità e data di nascita.
L'adempimento deve essere assolto avvalendosi di uno dei seguenti strumenti:
· in via preferenziale, telefonando al numero verde 803.888 (call center);
· in via residuale:
- tramite posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it;
- recandosi in qualsiasi Sede INAIL del territorio nazionale e compilando un modulo predisposto dall'Istituto e disponibile in tutte le sedi;
- tramite fax: numero verde 800.657.657 il cui modulo è disponibile sul sito internet www.inail.it, opzione Denuncia Nominativa Assicurati.
L'INAIL inoltre precisa che, nella compilazione del modulo, alla voce "posizione assicurativa Ditta" dovrà essere indicato otto volte il numero 9 (99999999).
E' evidente che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro assicurato, con i medesimi termini e modalità, dovrà essere effettuata la comunicazione all'Istituto.
In caso di infortunio sul lavoro, compreso quello in itinere, il datore di lavoro, indipendentemente da ogni sua valutazione, deve denunciare, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, alla Sede INAIL territorialmente competente l'infortunio con prognosi che comporta l'astensione dal lavoro superiore a tre giorni, allegando il certificato medico alla denuncia stessa.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale sia previsto il pericolo di morte la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'infortunio tramite telegramma o fax; la mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Si ricorda infine che la denuncia dell'infortunio deve essere effettuata anche all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
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