La Cassazione, con sentenza n. 22650 del 27 ottobre 2009, in una controversia originata da un'ingiunzione di pagamento di contributi previdenziali omessi per lavoratori edili, ha affrontato il problema dell'estensione anche ai periodi intermedi rispetto a quelli oggetto diretto di accertamento ispettivo dell'obbligo contributivo previdenziale, in correlazione con la configurazione di un rapporto lavorativo subordinato necessariamente continuativo.
Nel caso affrontato dalla Corte la controversia ha origine da un'ingiunzione di pagamento di contributi previdenziali omessi per lavoratori edili, a fondamento della quale è posto un verbale ispettivo dell'INPS, i lavoratori escussi quali testimoni dichiarano di aver svolto prestazioni sporadiche ed occasionali.
Il datore di lavoro ricorre in Cassazione lamentando che il giudice di merito avrebbe ritenuto il verbale ispettivo come piena prova anche per ciò che riguardava le deduzioni e valutazioni degli ispettori, in particolare in ordine all'estensione anche ai periodi intermedi degli accertamenti relativi a giornate o periodi saltuari, con conseguenza configurazione di un rapporto lavorativo (e quindi di un debito contributivo previdenziale) continuativo.
A fronte dell'impugnazione del datore, la Suprema Corte riconosce che nel settore edile una parte delle possibili opere da eseguire si snoda attraverso una serie successiva di fasi di lavorazione, che possono richiedere apporti diversi, e fa l'esempio dei lavoratori specializzati che intervengono solo in date fasi dell'opera in relazione all'avanzamento dei lavori.
Con riferimento invece alle maestranze generiche, la Corte ritiene "improbabile", "non verosimile", dice testualmente, che sia saltuaria la loro prestazione e ritiene che, in mancanza di una specificazione analitica delle ragioni della saltuarietà di questi apporti lavorativi le eventuali critiche del datore rimangono generiche e non verosimili: si fa dunque onere al datore di lavoro di specificare, in sede di allegazione e poi anche di prova, come, in concreto, si sia manifestata la saltuarietà, quali assenze specifiche abbia comportato, e quali siano le ragioni a fondamento della stessa, tanto più che, conclude la Corte, l'eventuale saltuarietà delle prestazioni costituisce un elemento irrilevante tutte le volte che le prestazioni medesime per le modalità operative siano riconducibili alla subordinazione.