Facendo seguito alla decisione di politica monetaria adottata dalla BCE lo scorso 27/10/2022, con la quale ha innalzato il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), l’INPS, con la circolare n. 124 del 28/10/2022, ha reso noto che a decorrere dal 2 novembre p.v., l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8% annuo.

In ogni caso i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al previgente tasso (pari all’1,25%) non subiranno modifiche.

La circolare precisa che in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari appunto all’8%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Invece in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d’anno (ex TUR pari al 2,00% maggiorato di 5,5 punti).

L’INPS sottolinea che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Non mancano anche le indicazioni sulle sanzioni ridotte applicate in caso di procedure concorsuali. A tal proposito l’INPS ricorda il Consiglio di Amministrazione (con la delibera n.1/2022) ha disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Pertanto, poiché l’interesse deliberato dalla BCE lo scorso 27/10/2022 è superiore all’interesse legale in vigore dal 1/01/2022 (fissato nel 1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 2 novembre p.v. la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura dell’ex TUR pari come detto al 2%.