Sale al 9,75% l’interesse di dilazione e differimento dei debiti contributivi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare n. 44 dell’8 maggio 2023, ha reso noto che, con decorrenza 10 maggio 2023, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, è stato fissato nella misura del 3,75%.
Conseguentemente, a decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo (ex TUR 3,75% + 6%).
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.
Rimane fermo che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Aumenta anche la misura delle sanzioni civili applicata in caso nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che passa al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
Per quanto riguarda le sanzioni ridotte applicate in caso di procedure concorsuali, l’INPS ricorda il Consiglio di Amministrazione (con la delibera n.1/2022) ha disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Pertanto, poiché l’interesse deliberato dalla BCE è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
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