Saldo e stralcio: entro il 1° marzo le rate non versate nel 2020
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate – riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che per non perdere i benefici del “Saldo e stralcio”, le rate non versate nel 2020 dovranno essere pagate entro il prossimo 1° marzo (DL n. 137/2020 “Decreto Ristori”), mentre per la prima rata del 2021 c’è tempo fino al 5 aprile.
Come si ricorderà nell’ambito delle misure introdotte per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti, il Decreto Legge n. 137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha previsto - per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019 - il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020.
Per tale termine (1° marzo 2021) non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre, il 31 marzo scade anche il termine per il versamento della prima rata 2021 contenuta nel piano dei pagamenti accordato ma, in questo caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 5 aprile.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso degli interessati.
Per le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 31/3/2020 e il 31/07/2020, si deve utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.
Per il pagamento della prima rata del 2021, si deve utilizzare il bollettino corrispondente alla scadenza.
Se i bollettini di pagamento sono stati smarriti è possibile scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
L’Agenzia delle entrate ricorda che i soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima rottamazione e rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
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