L’Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter” e di "Saldo e Stralcio", come previsto dal D.L. n. 157/2020, le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Come si ricorderà il c.d. Decreto Ristori-quater è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” e di "Saldo e Stralcio", rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Inoltre, ricorda l’Agenzia delle entrate-riscossione, il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

Se il contribuente avesse smarrito i bollettini di pagamento, può scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure può riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).

Infine il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).