Rottamazione-ter: entro fine giugno la comunicazione con l’importo da pagare
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, relativamente alla c.d. “rottamazione-ter” ha ricordato che entro il 30 giugno p.v., i contribuenti riceveranno la risposta con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai sensi del DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018.
Più precisamente i contribuenti verranno informati: sull’accoglimento o il eventuale rigetto della dichiarazione di adesione; su eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata; sull’importo/i da pagare e sulla data/e entro cui effettuare il pagamento.
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate-riscossione in ogni caso sarà resa disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2019).
Tutti coloro che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 alla “rottamazione-ter”, riceveranno una tra le 5 differenti tipologie di lettere:
AT - Accoglimento totale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
AP - Accoglimento parziale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare.
AD - I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
AX - I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare;
RI - Rigetto: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono "rottamabili" e nella lettera è indicato l’importo da pagare.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione conterrà il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceverà i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.
Inoltre l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto la specifica tipologia di lettera “23” con ripartizione automatica, così come previsto dalla legge, dell’importo residuo ancora dovuto a titolo di Definizione agevolata, in 10 rate unitamente ai bollettini per effettuare il pagamento.
Questa Comunicazione riguarda tutti coloro che: hanno aderito alla “rottamazione-bis” (DL 148/2017), la richiesta è stata accolta e i pagamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 del piano di Definizione agevolata a suo tempo concesso sono stati regolari; hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Per entrambe le tipologie di Comunicazione: la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 31 luglio 2019; è altresì allegato un modulo per richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente; la specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AP, 23, ecc.) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”
Invece la Comunicazione relativa al “Saldo e stralcio” sarà inviata, così come previsto dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.
Riproduzione riservata ©