Rottamazione quater senza compensazione
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 372 del 7 luglio 2023, ha chiarito ai fini del valido perfezionamento della definizione ex art. 1, c. 242, della L. 197/2022 (“rottamazione-quater”), il pagamento deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla medesima disposizione normativa, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24. In pratica, la definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252 della stessa legge) può essere effettuata solo:
“a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”.
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