Rottamazione delle cartelle: una copia della comunicazione delle somme dovute anche via email
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, che dal 1° luglio u.s. ha sostituito Equitalia, rende noto che senza la necessità di avere pin e password personali è possibile riceverne una copia via e-mail compilando il form "Definizione agevolata: richiesta copia comunicazione delle somme dovute".
Come si ricorderà a tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla Rottamazione delle cartelle è stata inviata la comunicazione delle somme dovute, come previsto dal DL n. 193/2016 (L. 225/2016).
Una copia della citata Comunicazione in ogni caso è disponibile dal 16 giugno u.s. anche nell’area riservata del portale.
Per fruire del nuovo servizio che consente di ottenere una copia della comunicazione, senza ricorrere a pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.
La comunicazione contiene informazioni in merito a: accoglimento o eventuale rigetto della adesione; eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata; importo/i da pagare e data entro cui effettuare il pagamento.
Contiene inoltre il bollettino di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.
Anche i bollettini che contengono l’intestazione “Equitalia Servizi di Riscossione”, possono ancora essere utilizzati per il pagamento.
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, l'Agente della riscossione ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
AT - Accoglimento totale della richiesta: vi è un solo importo da pagare per i debiti “rottamabili”. Non vi è nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP - Accoglimento parziale della richiesta: vi sono importi da pagare sia per i debiti “rottamabili” sia per quelli non “rottamabili”;
AD - Sia per i debiti "rottamabili" sia per gli eventuali debiti non “rottamabili" non si deve pagare nulla;
AX - Per i debiti "rottamabili" non si deve pagare nulla mentre vi è un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
RI - Rigetto: i debiti che indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e vi è quindi un importo da pagare.
Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito a: totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); debito residuo oggetto di definizione; importo da pagare per la definizione agevolata del debito e debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), nella comunicazione vi sarà un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
Nel caso in cui i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione ricevuta non corrispondano a quelli che indicati nella dichiarazione di adesione, l'Agente della riscossione ha reso disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per effettuare la segnalazione.
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