Rottamazione cartelle e saldo e stralci: nuovo slittamento
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato stampa del 17 ottobre 2021, ha messo in risalto alcune disposizioni contenute nel decreto fiscale, approvato nel CdM n. 41 del 15 ottobre u.s.
In particolare:
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza, sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, c. 14-bis, del D.L. 119 del 2018.
Quindi, entro il 30 novembre 2021, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021;
Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo;
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19. Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” – all. 1 del DPCM 1.3.2020 -, la sospensione decorre dal 21.2.2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.
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