L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, ha precisato che il sostituto d’imposta può utilizzare, ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo TFR dovuto entro il 16 dicembre p.v., l’incremento dell’indice ISTAT presuntivo del mese di dicembre 2023, in luogo di quello dell’anno precedente, se questo risulta più conveniente.

L’intervento dell’Agenzia delle entrate ha ad oggetto l’art. 11 del D.lgs. 47/2000 che impone ai sostituti d’imposta di versare l’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno entro il 16 febbraio dell’anno successivo ed entro il 16 dicembre dell’anno d’imposta in corso un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.

La stessa norma, in alternativa, consente di commisurare l’acconto al 90% delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

La criticità sollevata dall’istante consiste nel fatto che se venisse utilizzato il coefficiente di rivalutazione del mese di dicembre 2022 (che è stato particolarmente alto), si genererebbe un credito da recuperare nell’anno successivo, dopo la presentazione del mod. 770/2024, con obbligo di richiedere anche l’apposizione del visto di conformità se l’importo del credito fosse superiore a 5.000 euro.

All’Agenzia delle entrate è così stato chiesto se il calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre p.v. possa essere effettuato dal sostituto d’imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà e calcolando l’acconto del 90% dell’imposta dovuta su tale importo, dato che presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023, sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno.

La Risoluzione 68/2023 conferma tale possibilità ribadendo che, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, il sostituto d’imposta può determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al Fondo TFR nel 2023.

Non va però dimenticato che se si procede in tal senso, qualora il calcolo dell’acconto si riveli insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del TFR sulla base dell’indice Istat del mese di dicembre 2023, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione tributaria per tardivo versamento, ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione a mezzo del ravvedimento operoso.