L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 525 del 3 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sulle ritenute e le compensazioni negli appalti e subappalti di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, in caso di appaltatore o subappaltatore in amministrazione straordinaria.

Nel caso specifico, la società committente aveva acquisito il DURF della subappaltatrice, constatando che quest’ultima aveva omesso il versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati nel contratto di subappalto. La committente aveva quindi sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa subappaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio. Aveva poi appreso che la subappaltatrice era stata sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2, co. 2 del DL 347/2003. In particolare, la subappaltatrice aveva prodotto alla committente un nuovo DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali effettuate successivamente all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

La committente si è quindi rivolta al Fisco per sapere se poteva provvedere, a fronte del nuovo DURF, al pagamento dei corrispettivi dovuti alla subappaltatrice, applicando analogicamente le disposizioni in materia di DURC (art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015) con cui si stabilisce che, in caso di amministrazione straordinaria, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data  della  dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.

L’Agenzia precisa che per il DURF non è prevista una disposizione analoga a quella introdotta per il DURC e quest’ultima non può trovare applicazione analogica, avendo solo valenza contributiva. Pertanto, l’obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi, finché perdura l’inadempimento della subappaltatrice, non viene meno per l’aver prodotto un DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ciononostante, l’Agenzia sottolinea la necessità di considerare la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla circostanza che, a seguito di ammissione alla procedura, non può assolvere arbitrariamente ai propri debiti erariali, nel caso specifico consistenti nel versamento delle ritenute relative al periodo precedente. Per questo motivo, secondo il Fisco deve considerarsi disapplicato il vincolo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, in capo alla committente con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l’ammissione della procedura concorsuale della subappaltatrice e, quindi, risulta possibile il pagamento a quest’ultima dei corrispettivi trattenuti.