L'INPS, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, ha fornito indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui all'art. 2 del D.L. 157/2020. Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.​

Tra i principali chiarimenti si rileva, con particolare riferimento alle fattispecie individuate dal c. 3 (attività e servizi di ristorazione nelle “zone arancioni e rosse”, soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”), che le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione.​

Sul piano generale, si precisa, per completezza, che le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.​

Si ribadisce, altresì, che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ovvero all’art. 97 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), dei versamenti sospesi ai sensi dei DD.LL. 9/2020, 18/2020 (L.  27/2020), 23/2020 (L. 40/2020) e 34/2020 (L. 77/2020).​

Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’art. 2 del D.L. 157/2020 in esame non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall’art. 42-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).​

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 del D.L. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.​

Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.​

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.​

L'INPS ha riepilogato, infine, negli allegati n. 1, 2, 3 e 4 della circolare 145/2020, tutti i codici ATECO che identificano le attività economiche riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione ex c. 3 dell'art. 2, D.L. 157/2020 (attività e servizi di ristorazione nelle “zone arancioni e rosse”, soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”).​