Ristori quater: prime indicazione INPS per la sospensione dei versamenti contributivi
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, ha fornito indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui all'art. 2 del D.L. 157/2020. Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
Tra i principali chiarimenti si rileva, con particolare riferimento alle fattispecie individuate dal c. 3 (attività e servizi di ristorazione nelle “zone arancioni e rosse”, soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”), che le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione.
Sul piano generale, si precisa, per completezza, che le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.
Si ribadisce, altresì, che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ovvero all’art. 97 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), dei versamenti sospesi ai sensi dei DD.LL. 9/2020, 18/2020 (L. 27/2020), 23/2020 (L. 40/2020) e 34/2020 (L. 77/2020).
Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’art. 2 del D.L. 157/2020 in esame non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall’art. 42-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 del D.L. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L'INPS ha riepilogato, infine, negli allegati n. 1, 2, 3 e 4 della circolare 145/2020, tutti i codici ATECO che identificano le attività economiche riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione ex c. 3 dell'art. 2, D.L. 157/2020 (attività e servizi di ristorazione nelle “zone arancioni e rosse”, soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”).
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