Contributi e fisco
Riscossione e pignoramenti: slittano i termini
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il D.L. 3/2021 recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”.
Tra le novità, si segnalano le seguenti scadenze:
- Dal 1° febbraio 2021, inizierà la ripresa degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 31.12.2020) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza (art. 152, D.L. 34/2020, mod. dal D.L. 129/2020 e dalla L.159/2020, di convers. del D.L. 125/2020; art. 1, c. 3, D.L. 3/2021);
- Entro il 28 febbraio 2021, dovranno essere effettuati i versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 31.1.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010 (art. 68, D.L. 18/2020 – L. 27/2020, modif. dall’art. 154 del D.L. 34/2020 e dall’art. 1-bis della L. 159/2020, di convers. del D.L. 125/2020; art. 1, c. 2, D.L. 3/2021);
- Dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, riprenderà la notifica degli atti di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i cui termini di decadenza sono sospesi dall’8.3.2020 al 31.12.2020 (art. 67, D.L. 18/2020 – L. 27/2020; art. 157 del D.L. 34/2020; art. 1, c. 1, D.L. 3/2021).
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