In virtù della modifica dell’art. 68, D.L. 18/2020 (art. 9 della L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 - ex art. 2, D.L. 99/2021)​, si prevede che i versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 31.8.2021 (prima era il 30.6.2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, debbano essere effettuati entro il 30.9.2021 (prima della proroga, il termine ultimo era il 31.7.2021).

Sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

È possibile richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2021.

Per ciò che concerne, invece, i pignoramenti, è prevista la ripresa, dal 1° settembre 2021 (prima della proroga, il termine era fissato al 1° luglio 2021), degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 31.8.2021) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.