L’INPS, con la circolare n. 80 dell’1 giugno 12021, ha reso noto di aver stipulato una convenzione con il sindacato FEDERPARTITEIVA per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 2 della L. 852/1973.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'INPS, a mezzo PEC, almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È, comunque, fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra, con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo PEC.