Riscossione: fino a 120 rate per il contribuente in difficoltà
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 184/2024 è stato pubblicato il Dlgs n. 110 del 29/07/2024 che, tra le varie disposizioni, interviene anche sulle modalità di dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 12), introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.
Entrando nel dettaglio, per le somme inferiori o uguali a 120.000 euro, il contribuente che versa in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, può richiedere di rateizzare il debito fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026. In questo caso è possibile presentare una richiesta semplice, ossia priva della documentazione che attesta la situazione di difficoltà.
La dilazione sale a 96 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2027-2028 e a 108 rate mensili dal 2029.
Si ricorda che in testo previgente dell’art. 19 del DPR 602/1973 stabiliva che l’agente della riscossione potesse concedere il pagamento di una somma iscritta a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 rate solo in casi eccezionali.
La norma, sempre i debiti inferiori o uguali a 120.000 euro, prevede che il contribuente possa accedere ad un numero maggiore di rate e comunque fino a massimo di 120 rate mensili. In questo caso però il contribuente deve presentare insieme alla richiesta la documentazione attestante lo status di difficoltà.
Invece per le somme superiori al citato limite, per i soli casi di documentata impossibilità, si prevede il massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data della richiesta.
Quando il richiedente sia persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, la situazione di difficoltà deve essere valutata in relazione all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione. In tutti gli altri casi, la valutazione è condotta in relazione all’indice di liquidità nonché al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Comunque, spetta ad un decreto del Ministero dell’economia definire le modalità operative.
Si prevede anche che il contribuente possa essere autorizzato a non versare le rate residue di un pagamento dilazionato quando intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione.
In ogni caso l’art. 12 specifica che alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo su richiesta presentata fino al 31 dicembre 2024 continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Particolarmente interessante anche l’art. 14 che introduce nel Dlgs 602/1973 il nuovo art. 25-bis sui coobligati solidali. In base a tale norma si prevede che nell’ipotesi di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobligati, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione. L’agente della riscossione deve informare i coobligati della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
Viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.
L’art. 15 interviene invece sulla compensazione tra debiti e crediti. Nel dettaglio viene previsto che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, le somme restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
Lart.5 si occupa del riaffidamento dei crediti. Più precisamente, si prevede che fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:
a) gestita direttamente dall’ente creditore;
b) affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
c) riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione, mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio, che devono essere rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
La prescrizione cu ifa riferimento l’art. 5 dovrebbe essere quella decennale dato che viene richiamato l’art. 20, c. 6 del Dlgs 112/1999. A tal proposito, la relazione di accompagnamento del provvedimento legislativo evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. VI Sez. Civile sentenza n. 5836/2021) per le imposte erariali (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, generalmente ha ritenuto operante il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., a differenza delle imposte locali (per cui vige il termine quinquennale).
Lo stesso art. 5 prevede anche che l’azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure dalle dilazioni delle somme iscritte a ruolo (art. 19 DPR 602/1973) o dall’adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all’estinzione delle predette procedure e all’incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore. Infine, le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore.
Se l’azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.
Infine, l’art. 3 del Dlgs 110/2024 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
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