Riscatto dei corsi universitari e pace contributiva
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, ha fornito indicazioni in merito al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo.
Allo scopo, si ricorda che l’art. 20 del D.L. 4/2019 (L. 26/2019) ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato art. 20 (già illustrate con la circolare 106/2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021).
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al c. 5-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
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