L’INPS, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Si prevede, altresì, la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà (DL 4/2019).

Per ciò che concerne, in particolare, la facoltà di riscatto di cui all’art. 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e non già titolari di pensione.

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Come anticipato sopra, possono beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore all’1.1.1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31.12.1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29.1.2019 (entrata in vigore del DL 4/2019).

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, c. 5, del D.Lgs. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente per via telematica, dal 29.1.2019 e fino al 31.12.2021.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per quanto riguarda, infine, i fondi di solidarietà bilaterali, la circolare ricorda innanzi tutto che l’art. 22, c. 3, del DL 4/2019 ha previsto che detti i fondi, di cui al D.Lgs. 148/2015, provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

L’intervento è finalizzato all’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

I datori di lavoro potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. A tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori.